Cari lettori,
oggi trattiamo un argomento che, sono sicura, susciterà il vostro interesse: la responsabilità per i danni causati dai marciapiedi sconnessi e dalle buche su strada.
Quante mamme e quanti papà sarebbero pronti per vincere la Parigi-Dakar dopo essersi allenati a “guidare” i passeggini dei loro bimbi su e giù per marciapiedi dissestati, in un continuo slalom tra buche e asfalto sgretolato? E quanti nonni, avendo ormai perso l’agilità dei 15 anni, inciampano ogni giorno su sanpietrini traballanti e cadono rovinosamente a terra, sopraffatti tanto dalla vergogna della caduta plateale quanto dal dolore alle ossa? E quanti ciclisti (maschi soprattutto!) hanno ormai imparato ad alzarsi repentinamente dal sellino scattando in piedi sui pedali appena vedono l’imprevisto susseguirsi di quattro o cinque buche sul loro cammino? E quanti automobilisti temono ogni giorno per l’integrità dei pneumatici delle loro auto dopo aver sobbalzato sopra piccole e grandi voragini apertesi nel bel mezzo della carreggiata?
A volte gli “incontri ravvicinati” con buche sulla strada e marciapiedi sconnessi non creano danni di alcun tipo; altre volte, invece, possono creare danni anche molto gravi ed importanti. In quest’ultimo caso, è, allora, importante sapere quando si può ottenere un risarcimento e a chi si deve chiederlo.
La normativa generale di riferimento per tutte queste ipotesi è l’art. 2051 del codice civile, che disciplina la responsabilità del custode per i danni causati dall’oggetto sottoposto alla sua custodia. Trasportando questo principio astratto alla realtà concreta degli esempi appena fatti, si può dire che, per quanto riguarda gli incidenti che avvengono sulle strade pubbliche, la responsabilità grava sulla Pubblica Amministrazione proprietaria e custode delle strade (il Comune per le strade comunali, la Provincia per le strade provinciali). Questi Enti hanno, infatti, l’obbligo di provvedere alla custodia, alla gestione, alla manutenzione e, in generale, al controllo dell’efficienza delle strade (nonché della segnaletica stradale) in modo costante e diligente, e sono responsabili di tutti i danni che possono derivare dal mancato rispetto di tali obblighi.
Una volta individuato il soggetto tenuto, almeno in astratto, a risarcire il danno subito, occorre poi capire se, nel caso concreto, sussiste effettivamente la responsabilità della Pubblica Amministrazione. A tal fine bisogna tenere presente che, per ottenere il risarcimento del danno in questo particolare tipo di ipotesi, il danneggiato è tenuto soltanto a provare la tipologia e l’entità del danno (lesioni personali e loro gravità, danni a cose e relativo ammontare), le modalità del sinistro (dove si è verificato, a che ora ecc.) ed il nesso di causalità (o collegamento causa-effetto) tra il danno e l’evento che lo ha provocato (per dar prova di quest’ultimo elemento basterà descrivere con precisione tutte le modalità con le quali è avvenuto l’incidente).
Una volta provati tutti questi elementi (eventualmente anche con l’aiuto dei testimoni che erano presenti quando si è verificato il sinistro), la responsabilità dell’Ente pubblico proprietario della strada viene, di fatto, presunta. Ciò significa che – diversamente da quanto avviene in altri casi – non sarà il danneggiato a dover provare che il danno subito è stato provocato da negligenza, imprudenza o, più in generale, da colpa dell’Ente gestore della strada, ma sarà quest’ultimo a dover dimostrare, per liberarsi da ogni responsabilità, l’esistenza di un evento eccezionale, imprevisto, imprevedibile ed estraneo alla condotta dell’Ente proprietario della strada, che non poteva essere evitato neppure con la più diligente attività di manutenzione. L’Ente pubblico proprietario e custode della strada sulla quale si è verificato l’incidente potrà, in altre parole, andare esente da ogni responsabilità (e non essere, quindi, tenuto a pagare alcun risarcimento) solo nel caso in cui riesca a provare che l’incidente è avvenuto per un caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale improvviso, imprevisto ed imprevedibile: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un frammento di meteorite si scagli al suolo provocando una buca e, un istante dopo, un passante inciampi in quella buca, provocandosi delle lesioni (l’esempio è sicuramente esagerato, ma rende bene l’idea!). Il caso fortuito può consistere, poi, anche nel fatto di un terzo: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la buca sull’asfalto sia causata dalla circolazione di un pesante mezzo cingolato che, al suo passaggio, lascia profondi e pericolosi solchi sull’asfalto. Il caso fortuito può consistere, infine, nella condotta del danneggiato stesso: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un motociclista sfrecci a 200 km all’ora lungo una tranquilla via cittadina e, prendendo una buca ad una velocità quattro volte superiore rispetto a quella consentita in quel tratto di strada, cada a terra rovinosamente, provocandosi gravi ferite. In tutte queste ipotesi, la responsabilità dell’Ente pubblico è esclusa perché non era, di fatto, possibile per quest’ultimo esercitare i propri doveri di custodia, gestione, manutenzione e controllo dell’efficienza e delle strade (nonché della segnaletica stradale) in modo tempestivo. Viceversa, nel caso in cui il danneggiato riesca a provare il danno, le modalità del sinistro ed il nesso di causalità, e, da parte sua, l’Ente pubblico non riesca a provare l’esistenza di un caso fortuito, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti dal danneggiato.
Un’ultima annotazione: in passato si era soliti affermare che la responsabilità degli Enti pubblici sorgeva, in queste ipotesi, soltanto nei casi di insidia o trabocchetto, ossia soltanto nei casi in cui il pericolo fosse occulto e nascosto e costituisse un vero e proprio trabocchetto per il malcapitato passante. Oggi questa limitazione di responsabilità (che andava a tutto favore dell’Ente pubblico, perché riduceva in maniera significativa la possibilità, per il danneggiato, di ottenere il risarcimento) non si applica più ed il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento in tutti i casi visti sopra, e non solo quando il pericolo assume i connotati dell’insidia o del trabocchetto.
Vi aspetto alla prossima, non mancate!
Francesca Bonaccorsi
Per la Dottoressa Bonaccorsi
Certo, questo argomento è interessante per tutti.
Vorrei sapere se mettendo un cartello di avviso con limitazione di velocità e indicando buche,
i comuni possono chiamarsi fuori da responsabilità
(penso valga per tutta Italia)
Gentile Lettore,
La ringrazio molto per la Sua corretta domanda, che mi
permette di fare un paio di velocissime considerazioni.
I segnali stradali di pericolo con l’indicazione della presenza delle buche
e di un preciso limite di velocità possono, a seconda dei casi, consentire
agli Enti proprietari delle strade di invocare un eventuale ed ipotetico
concorso di colpa con il danneggiato, ma non sono di per sé assolutamente
sufficienti ad esonerare Comuni e Province dalla responsabilità e dal
conseguente obbligo di risarcire il danno.
A tal proposito bisogna, infatti, considerare che l’art. 14 del Codice della
Strada prevede espressamente che «gli enti proprietari delle strade, allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono
… alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al
controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze». La
norma sta a significare che gli Enti pubblici devono provvedere a mantenere
l’efficienza e l’integrità dei tratti stradali di loro competenza, per
garantire sempre e comunque la sicurezza degli automobilisti e, in generale,
di tutti gli utenti della strada, che devono essere messi nelle condizioni
di viaggiare in assoluta tranquillità.
I cartelli con i quali viene segnalata la presenza delle buche su strada
possono essere utilizzati in situazioni di emergenza ed in via
straordinaria, quando non è proprio possibile provvedere a ripristinare
l’integrità del manto stradale entro breve tempo, ma non possono divenire
“la regola” da applicarsi su tutte le strade dissestate. In sostanza, la
normativa in materia non dice “le buche, se presenti, vanno adeguatamente
segnalate”, ma dice “le buche non dovrebbero mai essere presenti, e se sono
presenti vanno sempre ripianate ed eliminate”!
Spero di esserLe stata utile!
Francesca Bonaccorsi”