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InQuadriamo il diritto Il danno non patrimoniale

tribunale

Cos’è, quando può essere risarcito

Cari lettori,
per il terzo appuntamento di InQuadriamo il diritto ho pensato ad un argomento del quale ormai si parla un po’ ovunque, ma spesso in modo troppo superficiale o approssimativo: il danno non patrimoniale.

Tutti noi sappiamo che, se Tizio ci danneggia l’auto o ci distrugge gli occhiali da sole, e se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge (Tizio ha agito con dolo o con colpa, la sua condotta non è in alcun modo giustificabile ecc.), abbiamo il diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito. Il che significa, nella maggior parte dei casi, che possiamo chiedere a Tizio l’equivalente monetario necessario per eliminare il danno (nei nostri esempi, le spese necessarie per riparare l’auto o per acquistare un paio di occhiali nuovi).

Forse non tutti sanno, però, a quali condizioni ed entro quali limiti è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia di un danno che non va a ledere interessi patrimoniali della persona, ma che incide su diritti ed interessi di natura, appunto, non patrimoniale. Pensate, ad esempio, all’ipotesi in cui Tizio (sempre lui!), investendo Caio sulle strisce pedonali, gli provochi un danno molto grave e permanente ad una gamba. Oppure pensate all’ipotesi in cui Tizio (ancora lui!) pubblichi su Facebook una foto hard di Caia senza il suo consenso, e Caia, a causa dell’illecita condotta di Tizio, si rifiuti di uscire di casa e di frequentare i suoi amici che ormai non fanno altro che deriderla e prenderla in giro. Pensate, ancora, a Tizio (e questa è l’ultima volta che lo incolpiamo di cotante nefandezze!) che avvelena volontariamente l’adorabile gattino di Caia, al quale questa era affezionatissima. Ed infine pensate a Caio che, a causa di un improvviso black out elettrico, non può più vedere gli ultimi appassionanti minuti della finale di Champions League giocata dalla sua squadra del cuore. In tutti questi casi è evidente che Caio e Caia hanno subito una lesione di diritti ed interessi di natura non patrimoniale (hanno subito, quindi, un danno non patrimoniale), ma è anche altrettanto evidente che l’entità e la gravità del danno subito varia, e anche di molto, nelle diverse situazioni descritte. Nel primo caso siamo davanti ad una chiara ipotesi di danno alla salute derivante dalla compromissione (perdita del normale uso di una gamba) dell’integrità fisica del danneggiato. Nel secondo caso siamo, invece, davanti ad un danno che va ad incidere sull’onore, sulla reputazione e sull’immagine del danneggiato. Nel terzo caso siamo davanti ad un danno che va ad incidere sul sentimento e sul rapporto di affetto che può legare, a livello più o meno intenso, il padrone al suo animale domestico. Nell’ultimo caso siamo, infine, davanti ad un qualcosa che, per quanto possa irritare, dare fastidio o creare disappunto, un vero e proprio danno non patrimoniale, nel senso tecnico del termine, non lo crea. Vediamo, allora, di capire quando si può ritenere esistente un danno non patrimoniale ed entro che limiti lo si può risarcire.

In linea di massima, occorre tener presente che, mentre il risarcimento del danno patrimoniale non è condizionato dall’entità del danno (io posso andare in Tribunale, lamentarmi di aver subito un danno da 1 euro ed ottenere il risarcimento di 1 euro), al contrario il risarcimento del danno non patrimoniale incontra un limite ben preciso: il danno non patrimoniale, per essere risarcibile, deve essere di una certa entità, deve superare la soglia della normale tollerabilità e deve andare ad incidere in modo significativo sulla persona.  Inoltre, a differenza del danno patrimoniale, il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando l’interesse leso è protetto a livello costituzionale. Così, tornando agli esempi fatti sopra, il danno non patrimoniale subito da Caio per la compromissione grave e permanente dell’uso della gamba è sicuramente risarcibile (sempre purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per il risarcimento del danno), perché il danno è senza dubbio grave e deriva dalla lesione del diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica (tutelato dall’art. 32 della Costituzione). Lo stesso non si può, ovviamente, dire nel caso del danno subito da Caio che, a causa di un black out elettrico, non può più vedere la partita di calcio della sua squadra del cuore. Sebbene alcuni Giudici di Pace abbiano, in passato, accolto domande di risarcimento di quest’ultimo tipo (liquidando anche somme significative a favore del tifoso “danneggiato”), oggi è assolutamente pacifico che il danno subito da Caio non è certamente grave e, soprattutto, è evidente che non esiste alcuna norma costituzionale che tuteli, in modo diretto o indiretto, il diritto di guardare in tv la partita della propria squadra di calcio preferita.

Piaccia o no, questa è la regola in materia di danno non patrimoniale. Si potrebbe dire che, così ragionando, viene data molta più rilevanza agli aspetti economici della vita quotidiana piuttosto che a quelli non economici (ma non per questo di minore importanza), e che una simile disparità di trattamento non appare giustificata o razionale. In realtà, la scelta di risarcire solo i danni non patrimoniali più “rilevanti” ha una sua precisa giustificazione. Se, infatti, si aprisse la strada al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, gravi o no che siano, tutti noi potremmo invadere le aule dei Tribunali (e ancor più quelle dei Giudici di Pace) per lamentarci del vicino di casa cafone che esce di casa la mattina senza salutarci, della programmazione scadente di una certa emittente televisiva, della trama per nulla avvincente di un libro giallo, della commessa poco cortese al banco dei salumi, del pesantissimo ed un po’ indigesto pranzo domenicale a casa della nonna Abelarda, del regalo di Natale pacchiano e così via, in una escalation di pretese e richieste basate esclusivamente sul grado di maggiore o minore tolleranza del danneggiato e sulla sua capacità di sopportare i piccoli, inevitabili fastidi e disagi della vita quotidiana. A tutte queste ipotesi ben si addicono, più che le norme del codice civile, le parole di un filosofo, storico e scrittore che, sulla tolleranza, ci ha pure scritto un trattato: «che cosa è la tolleranza? E’ la prerogativa dell’umanità. Siamo tutti impastati di debolezze e di errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze: questa è la prima legge di natura» (Voltaire, Dizionario filosofico, 1764).
Vi aspetto alla prossima!

Francesca Bonaccorsi

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Pubblicato il: 19 febbraio 2014

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 1523 persone

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4 risposte a: InQuadriamo il diritto Il danno non patrimoniale

  1. avatar Napocesco scrive:

    Con tutto il rispetto che devo, si fa presto a scrivere un bel saggio. Poi magari un cittadino che vorrebbe reclamare per un danno patrimoniale e non, si sente rispondere che non gli “conviene”. Il 26 gennaio 2012 il Consiglio Nazionale Forense ha messo un “avviso a pagamento” su La Repubblica, in cui c’erano ben nove frasi che iniziavano con “I CITTADINI HANNO DIRITTO …”. Ho sempre la pagina, se qualcuno la vuole vedere! Faccio una provocazione: cercasi avvocato per intraprendere una causa per “danno esistenziale” contro Trenitalia anzi, forse da non laureato in discipline giuridiche con tesi di laurea sul diritto romano, contro il Trasporto Regionale della Toscana. Se la sentirebbe Dott.ssa Bonaccorsi?

    • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

      Gentile Lettore,
      nell’articolo ho descritto, sia pure a grandi linee, che cosa è il danno non patrimoniale e a quali condizioni questo può essere risarcito. Ovviamente poi ogni singolo caso deve essere analizzato nella sua specificità, anche per valutare se effettivamente conviene o meno agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
      La convenienza può, ad esempio, essere valutata in relazione ai costi del giudizio: tra marche da bollo, contributo unificato (una sorta di “tassa” – anche se il termine è improprio – che occorre pagare prima di iniziare un giudizio), spese per notifiche e compensi per l’avvocato, purtroppo a volte può essere poco conveniente, sotto il profilo economico, agire in giudizio per un danno di lieve entità.
      La convenienza può essere valutata anche in relazione alle effettive possibilità di ottenere un risarcimento: ad esempio, se io subisco un danno ma non ho “in mano” niente (né testimoni, né documenti, né fotografie né altro) per poter dimostrare la dinamica del fatto o l’entità del danno, è chiaro che le mie chance di vittoria si riducono sensibilmente, perché il Giudice è tenuto a valutare i fatti che vengono provati in corso di giudizio, e un fatto non provato è un fatto che – nella realtà del processo – non è mai esistito.
      La convenienza può, infine, essere valutata sotto molti altri aspetti, per lo più soggettivi o, comunque, strettamente dipendenti dalle circostanze del caso concreto.
      Ciò detto, immagino – ma ovviamente, non conoscendo il Suo caso, si tratta solo di una supposizione – che il consiglio che Le è stato dato nasca da una corretta ed attenta valutazione di tutti questi elementi e di tutte le peculiarità della situazione concreta.
      Ciò non toglie, peraltro, che Lei possa benissimo agire in giudizio anche solo per una questione di principio, o perché ritiene assolutamente intollerabile il danno subito. Consideri, a questo proposito, che cause come quella che Lei sembra prospettare sono all’ordine del giorno presso i Giudici di Pace e i Tribunali italiani: ad esempio – solo per citare una delle sentenze più recenti – a novembre 2013 il Tribunale di Roma ha confermato una sentenza del Giudice di Pace di Roma con la quale Trenitalia è stata costretta a risarcire circa 300 euro per i danni subiti da un passeggero a causa del freddo patito durante un viaggio. Come vede, se il danno è effettivo e può essere provato, e se ricorrono tutti gli altri presupposti previsti dalla legge (dolo o colpa del danneggiante, nesso di causalità, condotta non giustificata dalla legge ecc.), un’azione come quella che sembra prospettare Lei è senz’altro possibile.
      Spero di esserLe stata utile, e resto a Sua disposizione qualora volesse analizzare più nel dettaglio il Suo caso.
      Francesca Bonaccorsi

      • avatar Napocesco scrive:

        Ho tutte le segnalazioni, fatte al numero verde del trasporto regionale toscano, di ritardi dei treni che hanno causato ritardi al posto di lavoro ed altre mancanze varie, con relative risposte di Trenitalia: tutto documentato su carta. Ne ho una sessantina solo per il 2013. Dalla sua risposta risulta chiaro che chi più ha, più può ottenere, anche solo per principio, perchè si può permettere anche di perdere. Poi tutto dipende anche dalla bravura, impegno, e preparazione del legale, o no? I “diritti” enunciati sulla pagina di La Repubblica, mi pare, sono solo un po’ di propaganda.

        • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

          Purtroppo c’è del vero quando Lei dice che “chi più ha, più può ottenere”. I costi di accesso alla giustizia lievitano in continuazione, e talvolta privano di effettività i diritti che pure sono riconosciuti a tutti noi. Sotto questo aspetto, effettivamente spesso ci troviamo davanti a persone che sono “danneggiate due volte”, perché hanno subito un danno e perché non hanno i mezzi economici necessari per agire serenamente in giudizio ed ottenere il risarcimento. Ma questo è un problema che non deriva dall’applicazione delle regole del diritto privato, ma dalla gestione politica ed economica che viene fatta del “settore giustizia”.

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