I commercianti chiedono un incontro con il Prefetto per chiedere chiarimenti sull’applicazione dell’ordinanza antialcool, e ne escono con una “rilettura” molto più morbida e smussata dell’ordinanza originale. Questo in sintesi quanto accaduto ieri, stando al resoconto fornito da Confcommercio e dal suo delegato Paolo Pesciatini che ha partecipato all’incontro, esprimendo le preoccupazioni dei commercianti che forse hanno realizzato come quel divieto di “detenzione in luogo pubblico di bevande alcoliche”, non giovi neanche loro.
E così nel tardo pomeriggio, una nota di Confcommercio ripercorre l’ordinanza nei suoi punti principali, aggiungendo una postilla che cambia tutto, o meglio, riporta l’ordinanza nella formulazione di quelle degli anni passati: “Dalle 22 è consentito il consumo di qualsiasi bevanda fuori dal locale e dalle aree di pertinenza solo in bicchieri di plastica”.
Con questa lettura, non è quindi la detenzione di alcolici ad essere punibile, ma di alcolici in contenitori di vetro. Resta però in vigore il divieto “di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualunque contenitore”. Come si conciliano le due cose?
Confcommercio aggiunge inoltre che per quanto riguarda la “somministrazione di bevande alcoliche e di ogni altra bevanda è consentita in contenitori di vetro solo ed esclusivamente all’interno e nelle aree di pertinenza dell’attività”.
Ricorda quindi anche il divieto “di vendita per asporto di bevande non alcoliche in contenitori di vetro”, nel qual caso l’asporto è consentito solo in contenitori di plastica o lattine. E aggiunge che nei giorni non rientranti nel divieto vale quanto disposto dal Codice della strada: la vendita per asporto di bevande alcoliche negli esercizi di vicinato, media e grande distribuzione – leggasi principalmente minimarket – deve cessare dalle ore 24 alle ore 6; la somministrazione di bevande alcoliche deve cessare dalle ore 3 e riprendere alle ore 6; si ribadisce infine che, l’ordinanza ha validità dal 15 maggio al 30 luglio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.
Nessuna riedizione ufficiale è stata resa nota dalla Prefettura, resta quindi immutato, nell’ordinanza, il divieto di detenzione. Che poi questo non venga applicato alla lettera lo si demanda al famoso “buon senso” di cui parlava anche il comandante della Municipale, Massimo Bortoluzzi. Un provvedimento quindi distante dalla sua reale applicabilità, su cui si riaggiusta il tiro tentando di far emergere il suo contenuto deterrente.
Ultimo passaggio, non meno delicato, la possibilità di deroghe. Su questo Confcommercio spiega che non è ancora stata presa una decisione: “Per quanto concerne il 16 giugno, giorno della Luminaria di San Ranieri, le eventuali, diverse determinazioni saranno tempestivamente comunicate”.
Le vie coinvolte dall’ordinanza sono: Piazza Duomo, via C. Maffi, via S. Caterina, Piazza Martiri della Libertà, via San Lorenzo, via Buonarroti, via De Simone, via S. Bibbiana, Piazza Mazzini, Lungarno Mediceo, Lungarno Pacinotti, via S. Maria. Nella zona sud: Lungarno Galilei, via Bovio, Piazza Toniolo, Via B. Croce, piazza Vittorio Emanuele e le vie limitrofe, piazza S. Antonio, via Crispi, Lungarno Gambacorti, piazza Stazione e vie adiacenti.
Quindi posso portarmi la botte in rovere?