Cari Lettori,
sabato scorso sono finalmente iniziati i tanto attesi saldi estivi ed oggi, con InQuadriamo il diritto, vediamo insieme quali sono le regole fondamentali da tenere sempre a mente ogni volta che decidiamo di darci alla pazza gioia con lo shopping selvaggio a metà prezzo.
Prima regola: sconti e prezzi
I cartellini che indicano il prezzo della merce devono riportare sempre il prezzo originale e la percentuale di sconto applicata. In questo modo, l’acquirente ha la possibilità di valutare la concreta convenienza dell’acquisto: uno sconto del 30% può portare sicuramente a concludere un ottimo affare per un vestito che costava, in origine, 250 euro e che, con lo sconto, pago solo 175 euro, mentre può portare ad un risparmio assai esiguo se si tratta di comprare un paio di calzini che costavano 2 euro e che, con lo sconto, pago comunque 1,60 euro!
Seconda regola: cambio merce
Normalmente molti negozi consentono all’acquirente di cambiare, entro un determinato periodo di tempo, la merce acquistata (purché, ovviamente, mai utilizzata ed assolutamente integra in tutti i suoi imballaggi): non è necessario fornire particolari giustificazioni per ottenere il cambio, basta presentare lo scontrino e, solitamente, si ha la possibilità di acquistare un bene diverso rispetto a quello che è stato restituito. Attenzione però: questa usanza commerciale non corrisponde ad un diritto dell’acquirente. I commercianti sono soliti consentire i cambi di questo tipo solo per agevolare i loro clienti, ma non sono tenuti per legge a farlo.
Sono, invece, tenuti – e sempre, anche in periodo di saldi! – a prestare nei confronti dei consumatori la garanzia per vizi e difetti occulti (ossia non visibili al momento dell’acquisto) della merce venduta: qualora il bene sia viziato, l’acquirente ha sempre diritto ad ottenere, a sua scelta, il rimborso del prezzo pagato (ovviamente il cliente dovrà, a sua volta, restituire indietro il bene acquistato), la riduzione del prezzo (nel caso in cui decida di tenere ugualmente il bene, anche se viziato), la sostituzione del bene (con un altro esemplare dello stesso tipo e di valore analogo o superiore), la riparazione del bene (a spese del venditore ed entro un congruo tempo). La scelta di questi rimedi spetta all’acquirente, a meno che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (in questo caso si dovrà optare per un diverso rimedio). Attenzione, quindi: se arrivati a casa vi accorgete di aver comprato, in saldo, un bene viziato o difettoso (una giacca con la fodera scucita, una valigia difettosa ecc.) avete sempre diritto alla garanzia per vizi, e potete sempre chiedere uno dei quattro rimedi appena elencati, anche in tempo di saldi, e nonostante qualsiasi indicazione contraria del commerciante. In questo caso, dovrete comunicare al venditore l’esistenza del vizio entro due mesi dalla scoperta, e la garanzia vale per tutti i vizi che si manifestano entro due anni dall’acquisto del bene. In sintesi: i cartelli con sopra scritto frasi tipo “non si effettuano cambi sulla merce in saldo” valgono solo per il classico cambio merce che normalmente viene concesso ai clienti del negozio, ma non possono valere nel caso in cui i beni acquistati siano difettosi o viziati (a meno che, ovviamente, i vizi e i difetti fossero palesi al momento dell’acquisto), perché in questo caso vale sempre, per chi agisce come “consumatore” (ossia per chi acquista un bene per scopi estranei alla propria attività professionale), la garanzia prevista dal Codice del Consumo.
Tenendo a mente queste due semplici regole potrete evitare brutte sorprese e dedicarvi con più tranquillità agli acquisti sfrenati, quindi … buono shopping!
Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi