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InQuadriamo il diritto La responsabilità dello Stato per l’illecito del magistrato

diritto

Cari lettori,

dopo aver trattato, nel nostro ultimo appuntamento, del danno da irragionevole durata del processo, proseguiamo oggi il viaggio di InQuadriamo il diritto tra le ipotesi che possono dar luogo alla responsabilità civile dello Stato e vediamo in che cosa consiste la tanto famosa (e tanto discussa) legge sulla responsabilità civile per l’illecito dei magistrati (legge n. 117 del 1988).

Per le sue origini storico-politiche, la legge avrebbe dovuto dare una risposta a quanti chiedevano l’introduzione, in Italia, di una disciplina che consentisse di ottenere il risarcimento per gli illeciti compiuti dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni. Ma, per come è strutturata, la normativa italiana rende, di fatto, difficilissimo, per non dire impossibile, ottenere il risarcimento del danno in queste ipotesi. Vediamo, in sintesi, perché.

Innanzitutto, le ipotesi per le quali si può chiedere un risarcimento nel caso di illecito del magistrato sono rigorosamente circoscritte ai casi in cui il magistrato abbia agito con dolo (quindi, con l’intento di danneggiare una delle parti del processo al quale egli partecipava come giudice) o colpa grave (ossia in modo del tutto inspiegabile, totalmente arbitrario e completamente avulso dalla procedura, dalle leggi e dal diritto in generale).

Inoltre, la legge prevede una clausola di salvaguardia e stabilisce che non danno luogo a responsabilità le attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove. Ora, a meno di non voler tornare indietro di qualche secolo e affermare che il giudice è soltanto “bocca della legge”, è chiaro che un magistrato deve sempre valutare i fatti e le prove che vengono sottoposti alla sua attenzione e interpretare la legge da applicare in relazione a quei fatti e a quelle prove. Sottrarre tutte queste attività al giudizio di responsabilità significa rendere del tutto insindacabile il nucleo fondamentale dell’attività del magistrato e creare una vera e propria ipotesi di immunità per gli illeciti compiuti nello svolgimento di queste attività.

Infine, l’elemento centrale di tutto l’impianto normativo della legge. Il magistrato non viene mai chiamato a rispondere personalmente, davanti al cittadino, dei danni che ha causato nell’esercizio delle sue funzioni, perché il risarcimento dovrà essere sempre chiesto solo allo Stato (è prevista un’eccezione a questa regola, ma è veramente difficile da applicare nel concreto: il magistrato può essere chiamato a rispondere personalmente solo qualora la sua condotta integri gli estremi di un reato, ossia nei soli casi in cui il suo comportamento sia penalmente rilevante). Soltanto in sede di rivalsa (quindi, verso lo Stato e mai verso il privato cittadino) il magistrato potrà essere chiamato a rispondere personalmente delle azioni illecite che ha commesso, ma, anche in questo caso, il suo coinvolgimento patrimoniale sarà veramente irrisorio, quasi simbolico. Infatti, a prescindere dall’entità e della gravità del danno causato dalla condotta illecita del magistrato, questi sarà tenuto a rispondere, verso lo Stato, soltanto nei limiti di un terzo del suo stipendio annuo netto (appena quattro mensilità).

Anche su questa disciplina (come sulla legge in materia di eccessiva durata dei processi) le considerazioni critiche da fare potrebbero essere tantissime, ma non è certo questo il posto dove farle. E’ importante, però, ricordare che nel 2006 e nel 2011 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha rilevato che la normativa italiana in materia di responsabilità civile per l’illecito dei magistrati contrasta in più punti con il diritto comunitario. Lo Stato italiano non ha preso in considerazione le due sentenze della Corte di Giustizia, ed evidentemente ciò non ha fatto piacere alle autorità europee. La Commissione Europea ha, infatti, avviato una procedura di “messa in mora” dell’Italia e, dopo vari richiami, è arrivata anche a minacciare l’applicazione di multe salate se l’Italia non adeguerà la propria legge al diritto comunitario. I termini concessi all’Italia per questo adeguamento stanno ormai per scadere, ma la legge n. 117/1988 è ancora lì, senza modifiche all’orizzonte.

Vi aspetto alla prossima!

Francesca Bonaccorsi

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Pubblicato il: 22 aprile 2014

Argomenti: Diritto, InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 744 persone

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