Cari Lettori,
oggi con InQuadriamo il diritto continuiamo a parlare dei diritti delle coppie omosessuali, e vediamo insieme quali sono i principali strumenti che il diritto italiano offre oggi a loro tutela.
Come abbiamo già visto, allo stato attuale le coppie omosessuali non hanno ancora ottenuto alcun riconoscimento specifico dalla legge italiana; ciò non significa, però, che non esistano strumenti giuridici che possono essere utilizzati per colmare, almeno in parte, questo vuoto normativo.
I conviventi potranno, innanzitutto, ricorrere allo strumento contrattuale per definire alcuni loro rapporti: potranno, ad esempio, acquistare congiuntamente case, macchine, arredi ecc. per diventarne comproprietari (e per avere su questi beni gli stessi poteri e gli stessi diritti); potranno stipulare congiuntamente contratti di locazione per essere considerati entrambi, e a tutti gli effetti, inquilini; potranno sottoscrivere polizze di assicurazione sulla vita indicandosi reciprocamente come beneficiari delle somme di denaro spettanti alla morte dell’assicurato, e così via.
I conviventi potranno, inoltre, regolare la loro successione post mortem con un testamento (facendo sempre attenzione a non ledere la quota di eredità che, per legge, è riservata ad eventuali coniugi, figli o ascendenti): in questo modo, alla morte del partner l’altro avrà la certezza di poter essere considerato suo legittimo erede.
Il convivente che, a causa di una malattia o di una menomazione psico-fisica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, potrà poi chiedere di essere assistito da un amministratore di sostegno nominato dal giudice, e potrà ovviamente indicare il compagno (o la compagna) come proprio amministratore di sostegno. In questo caso, si potrà chiedere al giudice di precisare, nel provvedimento di nomina, tutti i compiti e le facoltà che spettano all’amministratore di sostegno.
Frammenti di tutela giuridica delle coppie omosessuali si trovano, poi, anche per alcune situazioni che, pur in modo diverso, conducono alla fine del rapporto di coppia.
Il codice civile stabilisce, ad esempio, che “quando la condotta del … convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro … convivente, il giudice potrà ordinare al convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta”, disponendo il suo allontanamento dalla casa familiare, intimandogli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal convivente e adottando tutti gli altri provvedimenti ritenuti eventualmente opportuni (provvedimenti che, tecnicamente, si chiamano “ordini di protezione contro gli abusi familiari”).
La giurisprudenza, infine, ha più volte affermato che il convivente può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la morte del compagno (o della compagna). Così, se Tizio muore a seguito di un sinistro stradale, il suo compagno Caio potrà chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della perdita del partner, ovviamente dando prova del pregiudizio patito (sarà, così, necessario provare il legame affettivo che lo legava al defunto, il rapporto di stabile convivenza ecc.).
È chiaro che quelle appena elencate sono solo poche norme che non valgono certamente a fornire una tutela completa alle coppie omosessuali; tuttavia, è sempre bene ricordare che questi frammenti di diritto esistono, e che si possono sempre utilizzare nell’attesa che il parlamento fornisca nuovi e più ampi strumenti di tutela.
Vi aspetto alla prossima, non mancate!
Francesca Bonaccorsi