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InQuadriamo il diritto Il diritto al rifiuto delle cure mediche

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Cari Lettori,
oggi, con InQuadriamo il diritto, vorrei iniziare a parlare di un tema tanto delicato quanto importante: il diritto al rifiuto delle cure mediche. Si tratta di un argomento sul quale si possono spendere fiumi e fiumi di inchiostro, e che non è facile trattare con un linguaggio semplice e privo di riferimenti giuridici dettagliati. Ma se il compito di questa rubrica è anche quello di provare ad affrontare in modo semplice argomenti complessi, allora del diritto al rifiuto delle cure mediche non potevo non parlare.

Innanzitutto, una precisazione: quando si parla di “diritto al rifiuto delle cure mediche” si fa, appunto, riferimento ad un diritto, ossia ad una facoltà riconosciuta ad un soggetto che, in piena libertà, in piena consapevolezza ed in piena autonomia, ha la possibilità di prendere scelte e decisioni che lo riguardano. Troppo spesso si fa confusione sotto questo aspetto. Non si parla di Tizio che decide di interrompere le cure mediche fornite a Caio, o che obbliga Caio a rinunciare alle cure mediche, o che nega a Caio le cure mediche. Si tratta semplicemente di riconoscere a Tizio il diritto di accettare o di rifiutare un determinato trattamento sanitario che lo riguarda.

Proverò a fare un esempio paradossale, non per banalizzare il concetto ma per renderlo più chiaro e comprensibile. Tizio cade dalla bicicletta e si provoca una sbucciatura ad un ginocchio. Tizio può decidere di  correre a casa a disinfettare la ferita e poi di metterci un bel cerotto da cambiare ogni sei ore, ma può anche decidere di pulirsi velocemente la ferita alla prima fontanella che trova, e di lasciare che guarisca da sola cicatrizzandosi all’aria aperta. Certamente nessuno potrà imporre a Tizio di curare o di non curare la sua ferita.

Questa conclusione, che immagino sarà per tutti abbastanza ovvia e scontata, diventa, però, improvvisamente non ovvia e non scontata quando si tratta di applicare lo stesso principio alle cure mediche “salva-vita” e, in generale, alle cure mediche un po’ più invasive di un semplice cerotto. Quando si parla di diritto di rifiutare una chemioterapia, un trapianto o una tracheotomia, il dibattito si accende. Eppure il principio di diritto è sempre lo stesso, e vale tanto per le cure mediche più semplici quanto per quelle più complesse e delicate. Il principio di diritto, in questi casi, è quello previsto, tra l’altro, anche dall’art. 32 della Costituzione italiana, che prevede molto chiaramente che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (il riferimento ai trattamenti sanitari imposti per disposizione di legge è ai soli T.S.O. – Trattamenti Sanitari Obbligatori – che sono appunto consentiti dalla legge sono in circostanze molto particolari, e possono essere attuati solo a seguito di una delicatissima procedura medica e giudiziaria che serve a garantire il più possibile l’interesse del paziente). Si tratta di un principio riconosciuto anche a livello internazionale da moltissimi altri atti normativi (Convenzioni, Carte dei diritti ecc.), che ribadiscono tutti lo stesso concetto: nessuna persona può essere sottoposta ad un trattamento sanitario contro la sua volontà (eccezion fatta, ancora una volta, per i T.S.O.).

Se si applica questo principio giuridico alla realtà di tutti i giorni, si capisce che se riconosciamo a Tizio la possibilità di decidere se disinfettarsi la ferita, se applicarvi un cerotto, quanto tenere il cerotto e quando staccare il cerotto, allo stesso modo dobbiamo riconoscere a Tizio la possibilità di decidere se e quando sottoporsi ad un trapianto di fegato, se e per quanto tempo sottoporsi ad una cura chemioterapica, se e per quanto tempo accettare un determinato trattamento medico. Non voglio confrontare situazioni per le quali non si può neppure ipotizzare un paragone (la cura di un cerotto per una sbucciatura e la cura chemioterapica per un tumore), voglio solo precisare che, in entrambe le situazioni, vige la stessa identica regola giuridica: la libertà di decidere come, quando e se curarsi è garantita, nel nostro ordinamento, fin dalla Costituzione, e come tale deve essere sempre rispettata.

Nelle prossime settimane vedremo insieme come è possibile esercitare il diritto a rifiutare le cure mediche e, ovviamente, come è possibile esercitare il diritto ad ottenere tutte le cure mediche che si desidera ottenere.

Francesca Bonaccorsi

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Scritto da:

Pubblicato il: 24 settembre 2014

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 2392 persone

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2 risposte a: InQuadriamo il diritto Il diritto al rifiuto delle cure mediche

  1. avatar Francesco Cerrai scrive:

    Mi interesserebbe sapere in quale misura i genitori hanno il diritto di rifiutare cure salva-vita per un figlio minorenne. Grazie.

  2. avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

    La sua domanda tocca un argomento delicatissimo dai confini ancora oggi molto incerti, ed è per questo che avevo già pensato di trattarlo nello specifico la prossima settimana, in modo tale da poterlo approfondire un po’ di più. In ogni caso, consideri sin da ora che al centro di ogni valutazione ci deve essere sempre l’interesse del minore: nel caso in cui questi sia un bambino molto piccolo (ad es, un neonato di tre mesi) è chiaro che i suoi genitori saranno i primi a doversi esprimere circa le terapie alle quali sottoporre il bambino, e solo in ipotesi del tutto eccezionali sarà possibile andare contro la volontà dei genitori. Nel caso in cui il paziente, pur minorenne, sia invece perfettamente capace di comprendere la propria situazione, il proprio quadro clinico, le conseguenze delle terapie proposte ecc., allora la situazione si fa molto più delicata, perché la volontà del minore (che potrà magari essere diversa da quella dei genitori) dovrà essere tutelata con adeguate misure. Come le dicevo, però, l’argomento deve essere trattato con maggiore approfondimento, e prometto di farlo la prossima settimana. Cordiali saluti, Francesca Bonaccorsi

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