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InQuadriamo il diritto L’amministrazione di sostegno: un’alternativa al testamento biologico?

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Cari Lettori,
oggi con InQuadriamo il diritto concludiamo il nostro percorso in materia di testamento biologico e e vediamo insieme in estrema sintesi che cosa è l’amministrazione di sostegno e in che modo questa può essere utilizzata in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

Come forse alcuni sapranno, il nostro codice civile stabilisce che una persona (chiamata “beneficiario”) affetta da una infermità o da una menomazione fisica o psichica tale da renderla, anche solo temporaneamente o parzialmente, inidonea a provvedere ai propri interessi, può chiedere di essere assistita da un “amministratore di sostegno”. In questi casi, l’amministratore di sostegno avrà il compito di provvedere alla cura degli interessi del beneficiario, e dovrà sempre agire tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni di quest’ultimo.

Ebbene, tra i compiti che possono essere assegnati all’amministratore di sostegno ci possono essere anche i compiti di cura della persona del beneficiario. Pensate, ad esempio, ad una persona affetta da una grave malattia che, nell’arco di qualche mese, rende il malato incapace di esprimersi lucidamente. Questa persona, oggi è perfettamente consapevole del suo quadro clinico, sa che in un prossimo futuro non sarà più in grado di esprimere in maniera lucida la propria volontà in ordine ai trattamenti sanitari ai quali potrà essere sottoposta. In previsione della sua grave futura menomazione, questa persona potrà allora chiedere di essere assistita da un amministratore di sostegno, e potrà indicare all’amministratore di sostegno le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari ai quali desidera o non desidera essere sottoposta. Tizio potrà, ad esempio, decidere di nominare suo padre, sua moglie, sua sorella, un amico ecc. come proprio amministratore di sostegno, e potrà altresì indicare a questo amministratore di sostegno quali sono i trattamenti che desidera che gli siano, in futuro, applicati e quali sono, invece, i trattamenti che non desidera gli siano applicati.

In questo modo, il paziente (beneficiario) non scrive le proprie volontà in ambito medico su un foglio di carta (testamento biologico), ma le affida ad una persona (amministratore di sostegno) della quale, per sentimenti di affetto, amicizia, stima o altro, ritiene di potersi fidare anche in relazione a scelte delicatissime quali sono, appunto, le scelte sanitarie. Ciò consente la prosecuzione di un ideale dialogo medico-paziente, dialogo che continua non più con il paziente stesso ma con il suo amministratore di sostegno, che farà da suo “portavoce” per il momento in cui il paziente non sarà più in grado di esprimersi.

Vi aspetto alla prossima, non mancate!
Francesca Bonaccorsi

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2 risposte a: InQuadriamo il diritto L’amministrazione di sostegno: un’alternativa al testamento biologico?

  1. avatar La sciura e non solo scrive:

    Gentile Dottoressa
    vorrei chiederLe una precisazione e cioè: in caso di più fratelli, il malato che può intendere o volere, ne nonminasse uno, ci vuole il consenso di tutti gli altri oppure possono essere nominati tutti-
    e se un malato non fosse più in grado di intendere e di volere, un parente stretto può prendere l’iniziativa di diventare amministratore di sostegno?- deve comunque consultarsi con un giudice?
    perchè spesso, non tanto per le cure o il consenso informato per la somministrazione delle stesse,(tipo trasfusioni di sangue e quant’altro) ma certe volte ci sono in gioco dei patrimoni più o meno consistenti
    e in questo caso l’amministratore di sostegno fino a che punto può agire?
    Grazie
    Roberto

  2. avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

    Gentile Lettore,
    la scelta dell’amministratore di sostegno deve ricadere sempre su chi dà le maggiori garanzie di agire nell’interesse esclusivo del malato, e in ogni caso prima di provvedere alla nomina dell’amministratore di sostegno è sempre necessario consultare tutti i “parenti più stretti” del malato, perché da loro potrebbero arrivare indicazioni utili sulla nomina dell’amministratore.
    Venendo, quindi, alla sua domanda:
    – per la nomina di un amministratore di sostegno scelto tra più fratelli occorre il consenso di tutti i fratelli, ma si può procedere anche in presenza di un dissenso qualora questo sia contrario all’interesse del malato;
    – non è possibile la nomina contemporanea di più amministratori di sostegno;
    – l’iniziativa di nominare un amministratore di sostegno può essere presa anche da un “parente stretto”, il quale dovrà presentare un ricorso in Tribunale per chiedere che il congiunto sia sottoposto ad amministrazione di sostegno;
    – i limiti entro i quali l’amministratore di sostegno può agire sono sempre individuati dal Giudice;
    – l’amministratore di sostegno è sempre nominato dal Giudice.
    Spero di aver chiarito i Suoi dubbi!
    Cordiali saluti
    Francesca Bonaccorsi

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