MENU

InQuadriamo il diritto Il rapporto genitori – figli secondo il codice civile

genitori

La seconda parte dedicata alla responsabilità genitoriale analizza le norme che regolano la fase “patologia” di questo rapporto così delicato e complesso


Cari Lettori,
oggi con InQuadriamo il diritto continuiamo a vedere insieme in che modo il codice civile disciplina il rapporto tra genitori e figli e analizziamo, in particolare, le norme che regolano la fase “patologia” di questo rapporto così delicato e complesso.

Innanzitutto, il codice prevede che, qualora tra i genitori nasca un forte ed insormontabile contrasto su questioni di particolare importanza relative alla crescita, all’istruzione e all’educazione dei figli, ciascun genitore può ricorrere al giudice indicandogli i provvedimenti che vorrebbe adottare nei confronti dei figli.
In questo caso, il giudice ha l’obbligo di sentire entrambi i genitori e di ascoltare il figlio che abbia compiuto dodici anni (o anche il figlio di età inferiore, se il piccolo dimostra di avere capacità di discernimento, ossia se dimostra di avere la capacità di rendersi conto del senso delle domande che gli vengono formulate e di determinarsi in relazione ad esse). Una volta completato questo ascolto, il giudice dovrà limitarsi a suggerire ai genitori le scelte che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se, poi, il contrasto tra i due genitori dovesse permanere, il giudice non potrà fare altro che attribuire il potere di decisione a quello dei genitori che, di volta in volta, sarà ritenuto il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il codice civile prevede, inoltre, delle misure di tutela graduate contro il genitore che trascura i suoi doveri di cura, educazione e mantenimento del figlio o che abusa dei suoi poteri creando un grave pregiudizio al figlio.
Il giudice può, infatti, adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno nell’interesse del figlio (anche dopo aver ascoltato quest’ultimo) e può, nelle ipotesi più gravi, dichiarare il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale. Inoltre, in presenza di seri e gravi motivi, il giudice può anche disporre l’allontanamento del figlio dalla casa familiare o, al contrario, l’allontanamento dalla casa familiare del genitore che maltratta il figlio.

Le sanzioni appena viste, così come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, sono chiaramente molto pesanti e fortemente invasive, ed è per questo che il codice prevede che il giudice possa sempre revocare i provvedimenti adottati e reintegrare il genitore nella sua responsabilità genitoriale quando siano cessate le ragioni per le quali la decadenza era stata pronunciata e quando sia escluso ogni pericolo per il figlio.

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi

Download PDF

Scritto da:

Pubblicato il: 1 aprile 2015

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 1018 persone

, , , , ,

Post relativi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ricevi paginaQ per email

Ciao!
Iscriviti alla newsletter di Pagina Q
Se lo farai ci aiuterai a far vivere l’informazione nella nostra città e riceverai la versione mail del quotidiano.
Naturalmente non cederemo a nessuno il tuo indirizzo e potrai sempre annullare la tua iscrizione con un semplice click sul link che troverai in ogni nostra mail.