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Pubblicità elettorale su paginaq.it

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Piqù s.c.a.r.l. società editrice del quotidiano online paginaq.it, con sede in c.so Italia 115, 56125 Pisa [ web: www.paginaq.it – mail: paginaq.marketing@gmail.com – C.F.: / P.IVA: 02117160503 ]
nella sua qualità di editore della testata giornalistica nell’ambito della propria autonomia ed in esecuzione delle leggi vigenti e degli emananti regolamenti di attuazione, per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni regionali del 31 maggio 2015, porta a conoscenza degli utenti il Codice di Autoregolamentazione.

 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

 

1 – Nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515, l’Editore accoglierà inserzioni elettorali da pubblicare sul quotidiano telematico www.paginaq.it

2 – Le inserzioni a pagamento riguarderanno la propaganda elettorale attraverso banner promozionali.

Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura: “Propaganda elettorale”. Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, anche se succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica motivata nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo. (art.2 legge 515/93).

3 – La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta direttamente alla società Piqù s.c.a.r.l.: c.so Italia 115, 56125 Pisa. Tel. 388 3271843
email: paginaq.marketing@gmail.com

4 – Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire (anche in formato elettronico e via e-mail) di norma quattro giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

5 – Per gli spazi e i relativi prezzi è stato stilato un listino che sarà consultabile direttamente presso la redazione del giornale (via G. Bovio 11 / Pisa), oppure a questo link.

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione.

Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.

6 – In osservanza delle regole di cui alla legge 10/12/93 n. 515 e degli emendamenti regolamenti in attuazione, al fine di garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura:

a) La società Piqù s.c.a.r.l. comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate. La società concorderà con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile la società concessionaria di pubblicità procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte la categorie interessate.

b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, la società concessionaria di pubblicità si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta, di ristabilire una pari condizione per i richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

7 – La vendita sarà effettuata presso la redazione del giornale (via G. Bovio 11 / Pisa – Tel. 388 3271843  email: paginaq.marketing@gmail.com)

Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il “COMMITTENTE RESPONSABILE SIG. (persona fisica)…”(come da art.3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515). Gli ordini, come da art.3 legge 10/12/93 n.515, dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:

a) i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica;

b) i candidati o loro mandatari. Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un’organizzazione, un’associazione di categoria, un movimento, un partito, etc., occorre la preventiva autorizzazione (scritta) del candidato o del suo mandatario. La fattura andrà emessa a: segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda; candidati o loro mandatari; organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

8 – L’Editore dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione ( come da art. 5 legge 10/12/93 n. 515 ). Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.

 

 

 

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