La modifica della legge sulla responsabilità civile dello Stato per l’illecito dei magistrati è stata approvata la scorsa settimana, cosa cambia e quali sono i nodi più problematici
Cari Lettori,
esattamente una settimana fa il nostro Parlamento approvava in via definitiva la modifica della legge sulla responsabilità civile dello Stato per l’illecito dei magistrati (legge n. 117/88), e oggi con InQuadriamo il diritto vedremo insieme quali sono le principali novità di questa normativa.
I giudici non potranno mai essere chiamati a rispondere in prima persona dei danni arrecati al cittadino tranne nei casi in cui l’illecito del magistrato si configuri come un reato
Rispetto alla vecchia normativa cambia, invece, la “misura” del giudizio di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato. Prima il magistrato poteva essere chiamato a rispondere nella misura di un terzo del suo stipendio annuo (quindi, per un massimo di quattro mensilità), mentre ora questo limite è stato leggermente aumentato: il magistrato è chiamato oggi rispondere entro i limiti della metà del suo stipendio annuo (per un massimo, quindi, di sei mensilità).
Cambiano, inoltre, le ipotesi di colpa grave del magistrato che potranno dar luogo ad una richiesta di risarcimento danni da parte del cittadino. Prima era possibile agire in giudizio nei confronti dello Stato solo in tre rigorose ipotesi: quando il magistrato aveva affermato l’esistenza di un fatto chiaramente inesistente o, al contrario, aveva negato l’esistenza di un fatto chiaramente esistente; quando il magistrato aveva emanato un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza di motivazione o fuori dai casi consentiti dalla legge e, infine, quando il magistrato aveva violato norme di legge con negligenza inescusabile.
Costituisce colpa grave del magistrato anche il travisamento del fatto e delle prove
Inoltre, e anche questa è una novità assai rilevante, è cambiata la formulazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”. Prima la legge n. 117/88 prevedeva che l’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove non potesse mai dare luogo a responsabilità. Oggi questa clausola rimane, ma non si applica nelle ipotesi di colpa grave che abbiamo appena visto.
Per dirla in termini più semplici e chiari: prima la clausola di salvaguardia si applicava sempre, quindi anche in presenza di un’ipotesi di colpa grave era sempre necessario verificare se la condotta del magistrato era “coperta” dalla clausola di salvaguardia (perché in questo caso non sarebbe stata configurabile nessuna responsabilità). Oggi, invece, la clausola di salvaguardia si applica ma non nei casi in cui il magistrato ha agito con colpa grave: quindi, la clausola non si applica se ricorre una delle ipotesi che abbiamo visto sopra.
Uno dei nodi più problematici dal punto di vista interpretativo è stabilire quando la condotta del amgistrato rientra nell’ipotesi di colpa grave e quando no
Non è più necessario sottoporre l’azione del cittadino a un preventivo controllo di ammissibilità e di fondatezza
Se queste modifiche consentiranno finalmente una più ampia applicazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati lo scopriremo solo leggendo le prime sentenze che verranno pronunciate su questa materia. Per adesso, allora, non ci resta che concludere parafrasando Manzoni e dicendo … ai giudici l’ardua sentenza!
Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi
Gentile Dottoressa
ma oggi con questa legge, i giudici, di fronte ad un potente con i soldi che comunque può addurre sempre il ” travisamento” senza conseguenze per lui, caduti i filtri per l’ammissibilità, li mette in condizioni di inferiorità, togliendo loro la serenità del giudizio. Con questo sistema il giudice è costretto a difendersi per cui non può più giudicare il reo per conflitto d’interessi.A questo punto si va avanti finchè non si ha il giudice favorevole.Oltretutto i tribunali avranno un aggravio di cause e ricorsi infiniti che andranno ad intasare la macchina della giustizia già traballante.Il cittandino normale,”quello senza soldi” invece dovrà subirsi anche il ” travisamento” reale si fa per dire.
Per quello che può contare il mio parere non mi sembra una legge giusta
cordialmente
Seguito a quanto sopra da me scritto: Leggi- legge ingiusta
Caro Roberto,
il problema che lei solleva è forse uno dei più discussi, e meriterebbe di essere approfondito con la dovuta attenzione, che in queste poche righe però non posso darle. Posso però dire che, secondo me, per valutare davvero gli effetti della caduta del filtro di ammissibilità anche in relazione alle altre norme contenute all’interno della legge dovremo attendere le prime sentenze.
Cordiali saluti,
Francesca Bonaccorsi